COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI avverso sanzioni merito gara Pro Calcio Ascoli – Poggese, del 20.9.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 41 del 1.10.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI avverso sanzioni merito gara Pro Calcio Ascoli – Poggese, del 20.9.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 41 del 1.10.2008. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche comminava al calciatore Camaioni Gianpietro, asseritamene tesserato per l’A.S.D. Pro Calcio Ascoli, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro nella gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pro Calcio Ascoli, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nell’occasione, si sarebbe limitato a protestare vivacemente nei confronti dell’Arbitro, senza tuttavia porre in essere alcun atteggiamento particolarmente irriguardoso o minaccioso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito nella camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Camaioni vada ricondotto nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) e sanzionato nel minimo edittale; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Pro Calcio Ascoli, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Camaioni Gianpietro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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