COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FORTITUDO A.S.D. avverso decisioni merito gara Cagliese Calcio – Fortitudo, del 7.9.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 38 del 24.9.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FORTITUDO A.S.D. avverso decisioni merito gara Cagliese Calcio - Fortitudo, del 7.9.2008 - Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 38 del 24.9.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla Fortitudo A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0, per avere fatto partecipare, all’incontro in esame, il calciatore Orlando Alessandro in posizione irregolare per squalifica, non avendo lo stesso scontato la sanzione, residuo dell’annata sportiva scorsa, comminatagli con provvedimento pubblicato dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 146, in data 7 maggio 2008.
Il medesimo Giudicante comminava altresì la sanzione dell’inibizione fino all’8 ottobre 2008 al sig. Zamparini Bruno, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Fortitudo A.S.D., ed un’ulteriore giornata di gara allo stesso calciatore Orlando Alessandro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Fortitudo A.S.D., la quale, rilevando l’inammissibilità del gravame proposto dalla controparte al Giudice di primo grado per difetto di contraddittorio, ne chiedeva, anche avanti questa Commissione, l’annullamento. Nel merito, la medesima Società chiedeva il rigetto del reclamo di controparte perché infondato.
LA COMMISSIONE
• letto il gravame ed esaminati gli atti del procedimento;
• ascoltata la Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che il reclamo in prima istanza, proposto dalla Cagliese Calcio al Giudice Sportivo, non risulta inviato in copia alla controparte, così come richiesto dall’art. 46, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta pertanto l’inammissibilità del gravame in prima istanza per difetto di contraddittorio;
• assorbiti gli altri motivi;
• visto l’art. 36, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Fortitudo A.S.D., annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 a 1 conseguito in campo nella suindicata gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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