COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Appignanese – Monteluponese, del 4.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 46 dell’8.10.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Appignanese – Monteluponese, del 4.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 46 dell’8.10.2008.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche comminava al calciatore Renna Salvatore, asseritamene tesserato per l’U.S.D. Monteluponese, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, “per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore della squadra avversaria”.
Contro tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monteluponese, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato, il quale avrebbe solo subito il tentativo di aggressione da parte del portiere della squadra avversaria con il quale si era fortuitamente scontrato in una precedente fase di gioco.
La medesima Reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti posti in essere dal proprio calciatore.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Renna per avere questi colpito, con gesto volontario ed avulso dal gioco, con un calcio al volto, senza alcuna conseguenza fisica, il portiere avversario che, a terra, teneva il pallone tra le mani.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati la Reclamante e l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Renna responsabile delle violazioni ascrittegli;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b), del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Renna Salvatore.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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