COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CARASSAI A.S.D. avverso sanzioni merito gara U. Mandolesi Calcio – Carassai, del 10.10.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie D, girone “I” – Com. Uff. n. 22 del 15.10. 2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CARASSAI A.S.D. avverso sanzioni merito gara U. Mandolesi Calcio – Carassai, del 10.10.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie D, girone “I” - Com. Uff. n. 22 del 15.10. 2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ciarrocchi Fabio, asseritamente tesserato per la Polisportiva Carassai A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro, durante ed al termine della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Carassi A.S.D., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato ad inveire contro l’Ufficiale di gara al momento della sua espulsione, senza null’altro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Ciarrocchi. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Ciarrocchi, al momento della notifica del provvedimento di espulsione, lo insultò ripetutamente, reiterando in tale condotta durante la gara dalla tribuna ed al termine dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la fattispecie in esame vada ricondotta alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, trattandosi di una condotta ingiuriosa nei confronti di un ufficiale di gara - con l’applicazione dell’aggravante della reiterazione - priva tuttavia di contenuti di concrete minacce; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Carassai A.S.D., per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Ciarrocchi Fabio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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