COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. STELLA ROSSA avverso sanzioni merito gara Stella Rssa – Indesit Company, del 13.10.2008 – Coppa Marche Amatori, girone “A” – Com. Uff. n. 17 del 22.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. STELLA ROSSA avverso sanzioni merito gara Stella Rssa – Indesit Company, del 13.10.2008 – Coppa Marche Amatori, girone “A” – Com. Uff. n. 17 del 22.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Basilici Diego, presidente della Società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 22 ottobre 2008 sul citato Com. Uff. n. 17 della Delegazione Provinciale di Ancona. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Stella Rossa ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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