COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO COLLI A.C.D. avverso sanzioni merito gara Atletico Colli – Santa Maria, del 18.10.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 23 del 22.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO COLLI A.C.D. avverso sanzioni merito gara Atletico Colli – Santa Maria, del 18.10.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” - Com. Uff. n. 23 del 22.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gabrielli Devis, asseritamente tesserato per l’Atletico Colli A.C.D., la sanzione della squalifica per tre gare effettive per “condotta violenta nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Atletico Colli A.C.D., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, pur ammettendo il gesto di reazione al fallo subito da parte di un avversario, in realtà non lo raggiunse né, quindi, gli provocò nocumento alcuno. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato lo specifico atto di violenza ascritto al Gabrielli, precisando che lo stesso, nel rialzarsi da terra, colpiva volontariamente, con un calcio alla pancia, il calciatore avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Gabrielli vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b), del Codice di giustizia sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro qui comminata dal primo Giudice nel minimo edittale; • ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’Atletico Colli A.C.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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