COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE IURINI IGOR avverso sanzioni merito gara Montecassiano – Riviera Calcio, del 18.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 54 del 22.10.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE IURINI IGOR avverso sanzioni merito gara Montecassiano – Riviera Calcio, del 18.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 54 del 22.10.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Iurini Igor, asseritamene tesserato a favore dell’A.S.D. Riviera Calcio ‘96, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il medesimo calciatore chiedendo una riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva il Reclamante di avere, al termine dell’incontro, “prestato dissenso su alcune decisioni prese dal Direttore di gara”, senza tuttavia mai assumere un atteggiamento intimidatorio nei suoi confronti. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere, a fine gara, espulso il calciatore Iurini per comportamento irriguardoso nei suoi confronti e che, alla notifica del provvedimento, lo stesso tesserato gli si avvicinava, alzando un braccio, fino ad una distanza di circa due metri, venendo poi trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Iurini vada ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto, pertanto, che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Iurini Igor, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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