COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VENAROTTA CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa Pigna – Venarotta Calcio, del 25.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VENAROTTA CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa Pigna – Venarotta Calcio, del 25.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pignoloni Luca, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Venarotta Calcio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro, a fine gara, dopo essere stato espulso. Lo stesso Giudicante, comminava al massaggiatore Celani Giuseppe la sanzione della squalifica fino al 26 novembre 2008 ed al sig. Farina Remo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 12 novembre 2008. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Venarotta Calcio, contestando, anche avanti questa Commissione, la veridicità dei fatti come descritti dall’Arbitro nel rapporto di gara e fornendo una propria versione degli stessi. Deduceva la Reclamante che: - non vi sarebbero prove oggettive tali da fare ritenere che colui che lanciò un oggetto contro l’Arbitro fosse un sostenitore del Venarotta; - il Pignoloni, a fine gara, non poteva essere sul campo a minacciare l’Arbitro in quanto aveva, dopo la doccia, già lasciato il terreno di gioco. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Pignoloni, identificato con assoluta certezza. Precisava inoltre di avere desunto l’appartenenza del sostenitore che, insultandolo, gli lanciò contro una palla di carta di alluminio, senza colpirlo, dalla frase con la quale lo stesso accompagnò il gesto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo nella parte inerente le sanzioni comminate al massaggiatore Celani Giuseppe ed al dirigente Farina Remo in quanto non impugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva, perché inferiori al minimo ivi previsto; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine al comportamento ascritto al proprio sostenitore e del calciatore Pignoloni per le violazioni loro contestate, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni, delle quali pertanto deve essere data conferma; • rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, “le società rispondono oggettivamente … del comportamento … dei propri sostenitori, sia sul proprio campo … sia su quello delle società ospitanti”; • visto l’art. 19, 4° comma, del citato Cgs. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Venarotta Calcio, così decide: a) lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni comminate al massaggiatore Celani Giuseppe ed al dirigente Farina Remo ai sensi dell’art. 45, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva; b) lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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