COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. MONTALTO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Valtesino – F.C. Montalto, del 18.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 54 del 22.10. 2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. MONTALTO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Valtesino – F.C. Montalto, del 18.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 54 del 22.10. 2008. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 alla F.C. Montalto; - squalifica fino al 17 dicembre 2008 al calciatore Salvatori Stefano; - squalifica fino al 25 marzo 2009 al calciatore Tommasi Giorgio; - inibizione fino al 25 febbraio 2009 al sig. Mannocchi Luigino, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, tutti, asseritamene tesserati per la Reclamante, per il comportamento dagli stessi tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Montalto, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento dell’ammenda e la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della Reclamante, nell’occasione, alcuni propri giocatori, correndo verso il Direttore di gara per protestare per una sua decisione tecnica non condivisa, ebbero un accidentale collisione con questi, il quale, inciampando, cadde a terra. Subito rialzatosi, si diresse verso il giocatore Tommasi, incolpevole in quanto era in altra zona del campo, espellendolo. Intervennero quindi molti calciatori, di entrambe le squadre, allo scopo di fare cambiare decisione all’Arbitro e tra questi il Salvatori, il quale, per farsi sentire maggiormente, gli si avvicinò alla faccia, senza tuttavia alcun intento violento. La medesima Società ammetteva che, al termine dell’incontro, il dirigente Mannocchi protestò vivacemente nei confronti dell’Arbitro, chiedendogli anche spiegazioni per i provvedimenti assunti nel corso dell’incontro, ma negava che lo stesso avesse cercato di aggredirlo o avesse colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio. Quanto all’ammenda, la Reclamante deduceva di essere, nell’occasione, società ospitata e, quindi, non responsabile della presenza, nello spazio antistante gli spogliatoi, dello sconosciuto che insultò e minacciò l’Arbitro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, dopo un’azione di gioco in cui alcuni calciatori del Montalto reclamarono per un rigore non concesso, uno di questi – identificato con assoluta certezza nel numero 7, Tommasi Giorgio - lo colpì con un calcio da tergo ad una gamba, facendolo cadere a terra; rialzatosi e giratosi, vide il medesimo calciatore che lo derideva. Subito dopo, l’Ufficiale di gara veniva raggiunto dal Salvatori, il quale gli si avvicinò minacciosamente, insultandolo ed appoggiandogli la testa alla sua, senza colpire. Al termine dell’incontro, il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, sig. Mannocchi Luigino, in compagnia di uno sconosciuto, gli si avvicinò minacciandolo ed insultandolo, colpendo altresì la porta del suo spogliatoio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Tommasi in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro; • considerato che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto che le modalità della condotta posta in essere dal Tommasi non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, derivandone un inevitabile inasprimento; • rilevato che la condotta ascritta al Salvatori - priva di effettivi contenuti o intenti di violenza - è stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con particolare riguardo all’elemento soggettivo; • ritenuto che la condotta del sig. Mannocchi Luigino si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine al comportamento ascritto al proprio sostenitore, del quale, a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, la stessa è chiamata oggettivamente a rispondere. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla F.C. Montalto Calcio, così decide: - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Salvatori Stefano, per l’effetto riducendola a sei giornate di gara; - lo accoglie nella parte relativa all’inibizione comminata al dirigente Mannocchi Luigino, per l’effetto riducendola al 31 dicembre 2008; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it