COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso sanzioni merito gara Belforte Calcio – Casinina, del 26.10.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso sanzioni merito gara Belforte Calcio – Casinina, del 26.10.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 7 novembre 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 29 ottobre 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Belforte Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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