COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso sanzioni merito gara Castelfrettese – San Marcello, del 25.10.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso sanzioni merito gara Castelfrettese – San Marcello, del 25.10.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” - Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008.
Con atto 4 novembre 2008, l’A.S.D. U.S. Castelfrettese proponeva reclamo avanti questa Commissione avverso le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, inerenti la gara emarginata e pubblicate sul Com. Uff. in epigrafe.
Con nota 18 novembre 2008, la medesima Società faceva pervenire a questo Collegio dichiarazione di rinunzia al gravame.
LA COMMISSIONE
• preso atto della intervenuta rinunzia al gravame da parte della Reclamante;
• visto l’art. 33, 12° comma, del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto che debba disporsi l’incameramento della relativa tassa.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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