COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. APIRO avverso sanzioni merito gara Apiro – Cingoli Calcio, del 2.11.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 64 del 5.11.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.C. APIRO avverso sanzioni merito gara Apiro – Cingoli Calcio, del 2.11.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 64 del 5.11.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Carbini Matteo, asseritamene tesserato per la S.C. Apiro, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.C. Apiro, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe reagito, con l’intento di difendersi, all’aggressione fisica subita da parte dell’avversario, di talchè la sanzione inflittagli apparirebbe di entità sproporzionata, anche alla luce di quella comminata a quest’ultimo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentita la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Il Collegio non può che rilevare l’aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della “particolare gravità della condotta” violenta di cui all’art. 19, comma 4, lett. c) del Codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di cinque giornate di squalifica correttamente applicate dal Giudice di prime cure.
Né il raffronto con la pena comminata all’avversario appare circostanza idonea ad attenuare il rigore della sanzione che deve discendere dalla commissione di un fatto denotato da particolare gravità quale quello commesso dal calciatore in questione, la cui condotta particolarmente violenta è stata correttamente e congruamente sanzionata.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Apiro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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