COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ORATORIO 3 P avverso sanzioni merito gara Oratorio 3P – Recanati calcio, del 1.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 18 del 5.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ORATORIO 3 P avverso sanzioni merito gara Oratorio 3P – Recanati calcio, del 1.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 18 del 5.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cognini Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, dopo la notifica del provvedimento di espulsione ed al termine dell’incontro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Oratorio 3P, invocando, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
Contestando la veridicità del referto arbitrale, la reclamante ha asserito che il Cognini in realtà si limitò a cercare di bloccare l’arbitro intenzionato ad espellerlo, ma senza nessun contatto con lo stesso e senza gettargli a terra il cartellino. Così pure a fine gara, il medesimo calciatore cercò semplicemente di avere spiegazioni dall’arbitro, senza null’altro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Cognini, alla notifica della seconda ammonizione, gli prese il cartellino giallo dalle mani e lo buttò in terra. Lo afferrò poi per la maglietta, all’altezza della spalla, lasciandola immediatamente e senza procurargli alcun spostamento, ma cominciando ad insultarlo. Al termine dell’incontro, mentre faceva rientro negli spogliatoi, il ridetto calciatore lo insultava nuovamente.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Cognini e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza;
• ritenuto, pertanto, che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Oratorio 3P, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Cognini Matteo.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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