COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GIOACCHINI ALESSIO avverso sanzione merito gara Urbisalviense – Sirolo-Numana, dell’8.11.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GIOACCHINI ALESSIO avverso sanzione merito gara Urbisalviense – Sirolo-Numana, dell’8.11.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gioacchini Alessio, asseritamene tesserato per l’A.S.D. Sirolo-Numana Calcio, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, negando di avere rivolto all’arbitro le frasi irriguardose ascrittegli e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti posti in essere dal Gioacchini ai danni di un calciatore avversario e nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Gioacchini responsabile di offese all’Arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo, già a terra, attinto con un calcio all’indietro al costato; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto in proprio dal calciatore Gioacchini Alessio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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