COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING OSIMO avverso sanzioni merito gara Sporting Osimo – Atletico 2008, del 7.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 21 del 12.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING OSIMO avverso sanzioni merito gara Sporting Osimo – Atletico 2008, del 7.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 21 del 12.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Franchini Marco, asseritamene tesserato per l’A.S.D. Sporting Osimo, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sporting Osimo, deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro, sulla diversa segnalazione del proprio Dirigente addetto agli ufficiali di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere identificato il Franchini nell’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara, mediante le fotografie dei documenti e con l’aiuto del Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Al termine dell’incontro, lo stesso calciatore gli chiedeva scusa per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’Arbitro; • udito nella camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Franchini colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’arbitro né sul comportamento ascrittogli, che, tuttavia, deve essere ricondotto alla fattispecie normativa di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sanzionato con la squalifica per due giornate di gara; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Osimo, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Franchini Marco a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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