COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ALLENATORE TACCHI DANILO avverso sanzione merito gara San Biagio – Filottrano, dell’8.11.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELL’ALLENATORE TACCHI DANILO avverso sanzione merito gara San Biagio – Filottrano, dell’8.11.2008 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’allenatore Tacchi Danilo, asseritamene tesserato per l’A.S.D. San Biagio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro, durante lo svolgimento della gara emarginata
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il tecnico sanzionato, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflittagli dal primo Giudice.
Ammetteva il reclamante di essere entrato sul terreno di gioco, a seguito della concessione da parte dell’ufficiale di gara di un calcio di rigore alla squadra avversaria e dell’espulsione di un giocatore della propria squadra, ma al solo fine di accompagnare fuori questo ed allontanare dall’arbitro gli altri. Negava di avere anche leggermente spintonato il direttore di gara e di averlo insultato, essendoglisi rivolto solo dopo l’allontanamento dal campo, per chiedergli spiegazioni, senza usare frasi irriguardose o epiteti ingiuriosi.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere allontanato il Tacchi per essere questi entrato abusivamente sul terreno di gioco, al solo fine di protestare nei suoi confronti, con insulti ad alta voce. Nell’occasione, lo stesso tecnico gli impedì di avvicinarsi a lui appoggiandogli una mano sul petto.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dall’allenatore Tacchi Danilo.
L’Arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha confermato le smodate proteste ed il comportamento offensivo del reclamante nei suoi confronti, precisando altresì di non essere stato spintonato dal Tacchi, il quale in realtà gli impedì di avvicinarsi a lui, appoggiandogli una mano sul petto.
Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del ridetto allenatore, pur sempre riprovevole, ma di certo non eccessivamente grave, la Commissione ritiene congruo ridurre la squalifica.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dall’allenatore Tacchi Danilo, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 12 dicembre 2008.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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