COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALFIASTRONE avverso sanzioni merito gara Valfiastrone – Real Macerata, del 15.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 20 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALFIASTRONE avverso sanzioni merito gara Valfiastrone – Real Macerata, del 15.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 20 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Falcioni Lorenzo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti degli avversari, dopo la segnatura di una rete della propria squadra. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valfiastrone, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che, nel clima particolarmente “caldo” creatosi durante l’incontro, il proprio calciatore reagì al comportamento provocatorio posto in essere nei suoi confronti dagli avversari, rivolgendosi al portiere della squadra ospite con un atto offensivo, giustamente punito dall’arbitro con l’espulsione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame sia fondato e pertanto possa essere accolto. La condotta gravemente antisportiva posta in essere dal Falcioni, peraltro non contestata dalla reclamante, integra Ia fattispecie prevista e punita dall’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva e va, quindi, correttamente sanzionata, nel minimo edittale, con la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Valfiastrone, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Falcioni Lorenzo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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