COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR A.S.D. avverso sanzioni merito gara Pinturetta Falcor – New Generation, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR A.S.D. avverso sanzioni merito gara Pinturetta Falcor – New Generation, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Pinturetta Falcor A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, venuti a vie di fatto con quelli della squadra avversaria. Lo stesso Giudicante infliggeva al sig. Battilà Gianni, nell’occasione Dirigente addetto agli ufficiali di gara, la sanzione dell’inibizione fino al 10 dicembre 2008. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’U.S. Pinturetta Falcor A.S.D., negando ogni addebito a carico del proprio Dirigente e dei propri sostenitori. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Pinturetta Falcor, senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori precisazioni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Battilà Gianni fino al 10 dicembre 2008, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla reclamante, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’U.S. Pinturetta Falcor A.S.D., così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Battilà Gianni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie relativamente all’ammenda comminata alla Società, per l’effetto riducendola ad € 150,00 (centocinquanta). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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