COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI COZZI GIANLUCA, POLIDORI MARCO, VIOLA ANGELO, VIOLA GIUSTO E DELL’A.S. MONTEFORTINO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI COZZI GIANLUCA, POLIDORI MARCO, VIOLA ANGELO, VIOLA GIUSTO E DELL’A.S. MONTEFORTINO. Con provvedimento del 21 ottobre 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - i calciatori Cozzi Gianluca e Polidori Marco della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo partecipato il primo a nr. sedici ed il secondo a nr. 15 gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria, nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’A.S. Montefortino senza averne titolo perché non tesserati; - il sig. Viola Angelo, presidente e dirigente accompagnatore dell’A.S. Montefortino, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto Federale per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito che calciatori non tesserati venissero impiegati dalla propria Società in occasione di nr. sedici gare di Campionato, nonché per avere sottoscritto le relative distinte di gara in cui si dichiarava che i calciatori suddetti erano regolarmente tesserati; - il sig. Viola Giusto, dirigente accompagnatore dell’A.S. Montefortino, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto due distinte di gara in cui si dichiara che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati; - l’A.S. Montefortino, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti. Con nota del 13 novembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 dicembre 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: i calciatori Cozzi Gianluca e Polidori Marco; i dirigenti Viola Angelo e Viola Giusto. All’inizio del dibattimento, preso atto dell’intervenuta dichiarazione d’inattività dell’A.S. Montefortino per la stagione sportiva 2008/2009, i deferiti presenti hanno proposto, per tutti loro, istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 21 ottobre 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Cozzi Gianluca; 2) Polidori Marco; 3) Viola Angelo; 4) Viola Giusto; 5) A.S. Montefortino, per rispondere: - i calciatori Cozzi Gianluca e Polidori Marco della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo partecipato il primo a nr. sedici ed il secondo a nr. 15 gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria, nella stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’A.S. Montefortino senza averne titolo perché non tesserati; - il sig. Viola Angelo, presidente e dirigente accompagnatore dell’A.S. Montefortino, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto Federale per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito che calciatori non tesserati venissero impiegati dalla propria Società in occasione di nr. sedici gare di Campionato, nonché per avere sottoscritto le relative distinte di gara in cui si dichiarava che i calciatori suddetti erano regolarmente tesserati; - il sig. Viola Giusto, dirigente accompagnatore dell’A.S. Montefortino, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto due distinte di gara in cui si dichiara che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati; - l’A.S. Montefortino, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti. • che, all’inizio del dibattimento, tutti i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Cozzi Gianluca: sanzione base mesi sei di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro; - Polidori Marco: sanzione base mesi sei di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro; - Viola Angelo: sanzione base mesi dodici di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi nove; - Viola Giusto: sanzione base mesi uno di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti; - che per l’A.S. Montefortino la Procura Federale ha chiesto il non luogo a procedere, dispone non doversi procedere nei confronti dell’A.S. Montefortino per sopravvenuta estinzione della violazione dovuta alla dichiarazione della medesima Società di cessazione da tutte le attività in data 28 agosto 2008, con conseguente decadenza dall’affiliazione alla F.I.G.C. della stessa e l’applicazione delle seguente sanzioni: - Cozzi Gianluca: mesi quattro di squalifica; - Polidori Marco: mesi quattro di squalifica; - Viola Angelo: inibizione di mesi nove; - Viola Giusto: inibizione di giorni venti.” Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it