COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Cuccurano – Collemarino 98, del 7.11.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Cuccurano – Collemarino 98, del 7.11.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Collemarino 98 la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per essere la propria tifoseria venuta a vie di fatto con i sostenitori della squadra avversaria, contravvenendo così alle vigenti norme antiviolenza”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino 98, negando, anche avanti questa Commissione, ogni addebito a carico dei propri sostenitori. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, ad un certo punto della gara, alcuni sostenitori delle due squadre si insultarono e si spintonarono reciprocamente, ma senza gesti violenti. Il tutto per circa quattro o cinque minuti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’arbitro e la reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dai sostenitori della Polisportiva Collemarino 98. L’Arbitro, infatti, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha notevolmente ridimensionato i fatti verificatasi nel corso della suddetta gara tra le opposte tifoserie ed ha precisato che non vi furono veri e propri atti di violenza, ma insulti e spintoni. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98 riduce ad € 50,00 (cinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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