COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FOLIGNANO 1997 avverso decisioni merito gara Castignano – Folignano 1997, del 15.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I“ – Com. Uff. n. 72 del 19.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FOLIGNANO 1997 avverso decisioni merito gara Castignano – Folignano 1997, del 15.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I“ – Com. Uff. n. 72 del 19.11.2008. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al dodicesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti della squadra ospitata, infliggeva all’A.S.D. Folignano 1997 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Lo stesso Giudicante comminava ai calciatori Luzi Emiliano e Candidori Massimiliano la sanzione della squalifica rispettivamente per quattro e sei gare; al calciatore Ventura Enrico la squalifica fino al 30 giugno 2010. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Folignano 1997, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la ripetizione dell’incontro e la revoca ovvero, in subordine, rilevatane l’eccessiva severità, una congrua riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. A dire della reclamante: - i fatti, come descritti e specificati dall’arbitro nel suo rapporto di gara, consistiti in soli insulti e minacce, non sarebbero stati così gravi da dover determinare la sospensione della gara; - il Ventura, espulso nel corso del primo tempo della gara in esame per insulti e minacce nei confronti dell’arbitro, lo spintonò in segno di protesta, senza procurargli alcuna conseguenza fisica; - il Candidori si sarebbe limitato alle sole ingiurie e minacce nei confronti dell’ufficiale di gara, senza null’altro; - il Luzi, il cui intervento sarebbe stato mal interpretato dall’arbitro, sarebbe intervenuto al solo fine di placare gli animi dei suoi compagni di squadra. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di essere stato, al dodicesimo minuto del secondo tempo, circondato dalla generalità dei tesserati del Folignano che lo insultarono ripetutamente e che lo strattonarono e spintonarono, tirandolo e spingendolo da una parte all’altra, impedendogli così di prendere gli ulteriori provvedimenti disciplinari del caso; - che il Ventura, al quarantesimo minuto del secondo tempo, gli rivolse ingiurie e minacce, dirigendosi verso di lui e spintonandolo, per tre volte, con il petto al suo petto, facendolo indietreggiare; su sua richiesta, intervennero alcuni giocatori del Folignano che lo allontanarono; alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso, proferendo insulti e minacce, fece per avventarsi contro di lui, ma venne trattenuto e portato via; - il Candidori, espulso dopo la seconda ammonizione, corse verso di lui, offendendolo e minacciandolo; arrivatogli a due o tre metri, venne bloccato dai suoi compagni di squadra e trattenuto a terra; - il Luzi, capitano della squadra, fu tra quelli che lo strattonarono e lo spintonarono. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il gravame possa essere accolto solo in parte. Come è ben noto, l’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuisce all’arbitro il potere di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”; peraltro, l’art. 17 n. 4 del Codice di giustizia sportiva demanda agli organi della giustizia sportiva “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” di “stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. Sull’interpretazione di queste norme concorrenti questo Collegio ha più volte avuto modo di statuire affermando che mentre l’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. concede all’arbitro un potere discrezionale nella determinazione della sospensione della gara, d’altro canto occorre che la decisione non sia basata su timori o impressioni, ma trovi giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti. Orbene, a parere del Collegio, quanto avvenuto sul campo ed in particolare la situazione creatasi a seguito del comportamento ingiurioso, minaccioso ed intimidatorio tenuto nei confronti dell’arbitro collettivamente dai tesserati del Folignano, i quali gli impedirono altresì di adottare gli ulteriori provvedimenti sanzionatori del caso, integrando la turbativa immanente ed oggettivamente grave che lo indussero ad interrompere la gara, costituisce la dimostrazione che si erano verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sospensione dell’incontro, sicché non può che ratificarsi l’operato del Direttore di gara e quindi la successiva decisione del Giudice Sportivo. Quanto alla condotta contestata al Ventura, sia pur riprovevole, in quanto minacciosa, offensiva e gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, la Commissione ritiene che nella stessa manchi un univoco carattere violento e volutamente lesivo ai danni dell’arbitro, essendo la medesima più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria, in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale. Va ricordato, inoltre, che il Codice di giustizia sportiva punisce unicamente la consumazione di un illecito, ma non anche il suo tentativo, peraltro non ravvisabile nella fattispecie in esame. Per quanto concerne la condotta contestata al Candidori, la Commissione ritiene che la stessa debba essere ricondotta nell’ambito di una smodata protesta, reiterata. Va infine confermata la sanzione comminata al Luzi, colpevole delle violazioni ascrittegli, tenuto altresì conto che lo stesso, nell’occasione, rivestiva la qualità di capitano e che in tale veste a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi compagni di squadra durante la gara, oltre che ovviamente di offrire loro un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Folignano 1997, così decide: a) lo accoglie relativamente alla sanzione del calciatore Ventura Enrico, per l’effetto riducendogli la squalifica al 28 febbraio 2009; b) lo accoglie nella parte inerente la sanzione del calciatore Candidori Massimiliano, per l’effetto riducendogli la squalifica a quattro giornate di gara; c) lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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