COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPINETOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Spinetolese Calcio – Casp Calcio, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPINETOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Spinetolese Calcio – Casp Calcio, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 4 dicembre 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 26 novembre 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Spinetolese Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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