COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA AVIS RIPE SAN GINESIO avverso sanzioni merito gara Real Molino – Avis Ripe San Ginesio, del 21.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA AVIS RIPE SAN GINESIO avverso sanzioni merito gara Real Molino – Avis Ripe San Ginesio, del 21.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata infliggeva al sig. Moglianesi Terzo, asseritamente allenatore tesserato per la Polisportiva Avis Ripe San Ginesio, la sanzione della squalifica fino al 25 gennaio 2009 per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro in esame, nei confronti dell’arbitro.
Il medesimo Giudicante comminava al calciatore Vecchi Emanuele la sanzione della squalifica per due gare effettive.
Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Avis Ripe San Ginesio, deducendo, anche avanti questa Commissione, l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, nell’indicare il Moglianesi come l’autore dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riconosciuto, nelle foto dei dirigenti presenti alla gara in esame, mostrategli in forma anonima, come autore dei fatti, erroneamente ascritti al Moglianesi, il massaggiatore sig. Teodori Paolo.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentito l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica per due gare effettive comminata al calciatore Vecchi Emanuele, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto che la sanzione della squalifica comminata al sig. Moglianesi Terzo debba essere annullata, essendo emerso, dall’espletata istruttoria, lo scambio di persona in cui è incorso il Direttore di gara, il quale erroneamente ha attribuito al Moglianesi i comportamenti posti in essere nei suoi confronti dal sig. Teodori Paolo.
P.Q.M.
sul gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Avis Ripe San Ginesio, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione della squalifica comminata al calciatore Vecchi Emanuele ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva;
- lo accoglie nella parte relativa alla sanzione della squalifica comminata al sig. Moglianesi Terzo, per l’effetto annullandola.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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