COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AMANDOLA avverso sanzioni merito gara Amandola – Potenza Picena, del 16.11.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. AMANDOLA avverso sanzioni merito gara Amandola – Potenza Picena, del 16.11.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 28 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Alfano Antonio, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Amandola, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amandola, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a spingere con energia l’avversario che lo aveva provocato e spintonato, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati al ridetto calciatore.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Alfano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non meriti accoglimento.
La commisurazione della sanzione da infliggere al calciatore Alfano è stata infatti correttamente e congruamente effettuata dal primo Giudice, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte privilegiata di prova.
Le argomentazioni della reclamante non appaiono idonee ad attenuare il rigore della sanzione che deve discendere dalla commissione di fatti denotati da particolare gravità e gratuità quale quelli commessi dal calciatore in questione, la cui condotta particolarmente violenta è stata correttamente e congruamente sanzionata.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Amandola ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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