COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso sanzioni merito gara Folignano 1997 – Real Folignano Junior, del 21.11.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “M” – Com. Uff. n. 30 del 26.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso sanzioni merito gara Folignano 1997 – Real Folignano Junior, del 21.11.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “M” – Com. Uff. n. 30 del 26.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva ai calciatori Aureli Alessio e Costantini Marco, entrambi asseritamente tesserati a favore dell’A.S.D. Real Folignano Junior, la sanzione della squalifica rispettivamente per sei e tre gare effettive per i comportamenti specificamente loro ascritti nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Folignano Junior, invocando per i propri tesserati una congrua riduzione delle sanzioni loro inflitte, ritenute sproporzionate rispetto ai comportamenti dagli stessi realmente tenuti e come risultanti dagli atti ufficiali.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Aureli debba essere ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, reiterata, priva di qualsivoglia ulteriore contenuto, mentre la condotta del Costantini deve essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 3 comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e sanzionata con il minimo edittale;
• ritenuto, pertanto, che si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P. Q. M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Folignano Junior, così decide:
- riduce a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Aureli Alessio;
- riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Costantini Marco.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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