COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: VALENTI GIANLUCA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CINGOLI CALCIO 1993; BRUGNETTINI ROBERTO, PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA LUNANO; CINGOLANI ALBERTO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; CARLONI ALFEO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. CASININA CALCIO; CAGNOLI ANGELO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CANAVACCIO; GRASSI LUIGI, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. BELFORTE CALCIO; CAPOGROSSI TERZO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI; SARTORI BRUNO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. TAVOLETO, E DELLE SOCIETA’: CINGOLI CALCIO 1993; POLISPORTIVA LUNANO; A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; A.S.D. CASININA CALCIO; A.S.D. CANAVACCIO; A.S.D. BELFORTE CALCIO; A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI; A.S.D. TAVOLETO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: VALENTI GIANLUCA, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CINGOLI CALCIO 1993; BRUGNETTINI ROBERTO, PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA LUNANO; CINGOLANI ALBERTO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; CARLONI ALFEO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. CASININA CALCIO; CAGNOLI ANGELO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CANAVACCIO; GRASSI LUIGI, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. BELFORTE CALCIO; CAPOGROSSI TERZO, PRESIDENTE DELL’ A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI; SARTORI BRUNO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. TAVOLETO, E DELLE SOCIETA’: CINGOLI CALCIO 1993; POLISPORTIVA LUNANO; A.S.D. “ILARIO LORENZINI” BARBARA; A.S.D. CASININA CALCIO; A.S.D. CANAVACCIO; A.S.D. BELFORTE CALCIO; A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI; A.S.D. TAVOLETO. Con provvedimento del 16 ottobre 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - i primi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 della L.N.D. per come richiamate al capitolo A4 – lett. f) del Com. Uff. n. 1 del 5.7.07, punto 3C, lett. h), del Comitato Regionale Marche, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18”, nella stagione sportiva 2007/2008; - le seconde per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Con nota del 18 novembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata alle ore 16,00 del giorno 16 dicembre 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, facevano pervenire memorie difensive, chiedendo tutte l’assoluzione da ogni addebito, le Società: - A.S.D. Cingoli Calcio, deducendo di essere dispensata dalla partecipazione all’attività giovanile obbligatoria, sulla base delle motivazioni presentate all’inizio della stagione sportiva 2007/2008 al Comitato Regionale Marche, inerenti la collaborazione con le altre due società presenti ed operanti nello stesso Comune e la partecipazione al Campionato Provinciale di serie “D” di Calcio a Cinque; - A.S.D. Tavoleto, asserendo di svolgere l’attività giovanile in collaborazione con l’Avis Valfoglia di Montecalvo in Foglia; - Polisportiva Lunano ed A.S.D. Belforte, deducendo di avere svolto l’attività giovanile nell’A.C. Altofoglia. All’odierna riunione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; le società: Cingoli Calcio 1993, A.S.D. “Ilario Lorenzini” Barbara, A.S.D. Canavaccio ed A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti; i dirigenti: Valenti Gianluca e Capogrossi Terzo. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza. La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, in particolare: - Valenti Gianluca, in proprio e quale Legale Rappresentante dell’A.S.D. Cingoli Calcio, richiamando la propria memoria, si è rimesso alle conclusioni ivi formulate; - Rossini Fausto, per l’A.S.D. “Ilario Lorenzini” Barbara, ha depositato una nota con la quale ha asserito di avere parzialmente adempiuto all’obbligo collaborando con alcune Società limitrofe; - Scaramucci Gianfranco, per l’A.S.D. Canavaccio, ha fatto presente l’impossibilità di svolgere l’attività giovanile per la mancanza di ragazzi in età; - Capogrossi Terzo, in proprio e quale Rappresentante Legale dell’A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti, ha asserito di avere svolto l’attività giovanile obbligatoria in collaborazione con altra Società limitrofa. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; - rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1 del 1 luglio 2007 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti e nel Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2007 del Comitato Regionale Marche, emanati in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c) delle NOIF e degli artt. 23 e 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., alle società di Prima Categoria è fatto obbligo di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nonché all’attività giovanile della Lega; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle società deferite A.S.D. Casinina Calcio ed A.S.D. Canavaccio; - ritenuto che le società Cingoli Calcio 1993, Polisportiva Lunano, A.S.D. “Ilario Lorenzini” Barbara, A.S.D. Belforte Calcio, A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti ed A.S.D. Tavoleto hanno parzialmente assolto all’obbligo imposto, attraverso forme collaborative con Società sportive limitrofe; - ritenuto che l’omissione integra, per i Presidenti delle rispettive Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.; - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione di quanto sopra considerato. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: • inibizione fino al 5 gennaio 2009 ai sigg.: Valenti Gianluca, Brugnettini Roberto, Cingolani Alberto, Grassi Luigi, Capogrossi Terzo e Sartori Bruno; • inibizione fino al 15 gennaio 2009 ai sigg.: Carloni Alfeo e Cagnoli Angelo; • ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna alle società: Cingoli Calcio 1993, Polisportiva Lunano, A.S.D. “Ilario Lorenzini” Barbara, A.S.D. Belforte Calcio, A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti e A.S.D. Tavoleto; • ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna alle società: A.S.D. Casinina Calcio ed A.S.D. Canavaccio.
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