COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NEW GENERATION M. PC. CALCIO avverso sanzioni merito gara Pinturetta – New Generation, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NEW GENERATION M. PC. CALCIO avverso sanzioni merito gara Pinturetta – New Generation, del 22.11.2008 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008.. Con nota del 27 novembre 2008 la New Generation M. PC. Calcio preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso le sanzioni inerenti la gara indicata in epigrafe. La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA COMMISSIONE - premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, del Codice di giustizia sportiva, le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, con la conseguente estinzione del procedimento; - ritenuto che debba disporsi l’incameramento della relativa tassa, ai sensi dell’art. 33, 13° comma, del citato Cgs. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla New Generation M. PC. Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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