COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTURANESE avverso sanzioni merito gara Monturano – Cagliese, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTURANESE avverso sanzioni merito gara Monturano - Cagliese, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Fontana Daniele e De Luca Paolo, entrambi asseritamene tesserati per la S.S. Monturanese, la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 31 dicembre 2010 e 30 giugno 2009, per i fatti dagli stessi posti in essere nei confronti dell’arbitro nella gara emarginata. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Monturanese invocando per i propri tesserati una congrua e sensibile riduzione delle sanzioni loro inflitte. A dire della reclamante, nel comportamento del Fontana - benché censurabile sul piano giuridico-sportivo - non sarebbero ravvisabili intenti o contenuti di violenza. Lo stesso tesserato avrebbe agito istintivamente e senza voler provocare alcun pregiudizio all’ufficiale di gara, di talchè la fattispecie andrebbe inquadrata e, conseguentemente, sanzionata, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. Sarebbero altresì sussistenti talune circostanze attenuanti, quali la notevole tensione caratterizzante quel determinato frangente della gara e, soprattutto, la totale mancanza di precedenti in capo al calciatore sanzionato, “da sempre specchiato esempio di probità e lealtà sportive”. Quanto alla sanzione inflitta al De Luca, la reclamante ne lamentava l’eccessività e la sproporzionatezza. Il calciatore, infatti, non sarebbe mai venuto a diretto contatto con il direttore di gara, essendosi limitato ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento ingiurioso e minaccioso, per il quale gli andrebbe, quindi, comminata la sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lett. d) del Cgs, tenuto conto altresì della sua giovane età e della sua totale illibatezza disciplinare. La medesima reclamante richiamava, per entrambi, precedenti giurisprudenziali che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Ascoltato a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, al 45° minuto del secondo tempo dell’incontro in esame, il Fontana gli si avvicinò per protestare nei suoi confronti e gli appoggiò le mani sul petto spingendolo, facendolo indietreggiare di circa due passi. Alla notifica del provvedimenti di espulsione, lo stesso gli afferrò con forza il polso, bloccandolo e girandolo all’indietro, provocandogli forte dolore ed una ecchimosi, che lo costringeva poi a recarsi al Pronto Soccorso della sua città per le cure del caso. In merito al comportamento del calciatore De Luca, l’arbitro ha riferito che lo stesso, allorché egli riusciva a divincolarsi dal Fontana, lo prese per la spalla con entrambe le mani, dandogli dapprima uno strattone e poi spingendolo, facendolo indietreggiare di due passi, continuando a protestare e facendo il gesto di colpirlo con la testa, che egli evitava indietreggiando. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore della reclamante, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il gravame meriti parziale accoglimento. Dall’esame degli atti e delle dichiarazioni del direttore di gara, rese in questa sede, è emerso che fu il De Luca, e non il Fontana, ad afferrare l’arbitro ad una spalla con entrambe le mani, dandogli dapprima uno strattone e poi una spinta all’indietro, facendogli fare un paio di passi. Le modalità delle condotte poste in essere dai tesserati sanzionati non fanno sorgere alcun dubbio, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, sulla loro intenzionalità e volontarietà. L’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o addirittura violenti. Nella quantificazione delle sanzioni, occorre rilevare altresì che il Fontana, oltre ad essere calciatore della squadra, ne è anche l’allenatore e, come tale, tenuto ad offrire un “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 35, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico), mentre il De Luca, nell’occasione, rivestiva la qualità di capitano e, quindi, anche lui tenuto a dare buon esempio ai suoi compagni di squadra. Viceversa, i loro comportamenti venivano emulati da altri tesserati della Monturanese ed inducevano il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro. Quanto alla valutazione della condotta del De Luca, occorre rilevare che il Codice di giustizia sportiva punisce unicamente la consumazione di un illecito, ma non anche il suo tentativo. In conclusione, se da un alto non può trovare accoglimento il complesso di censure svolto dalla reclamante in ordine alla non intenzionalità e volontarietà dei comportamenti posti in essere dai propri tesserati nei confronti dell’arbitro, come pure il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente, dall’altro lato, pur ribadendo che i fatti in esame sono da stigmatizzare oggettivamente, in modo inequivoco e da definire gravi, l’entità delle sanzioni non appare congrua, sussistendo, a giudizio di questo Collegio, una sproporzione fra i fatti sanzionati e la misura delle pene inflitte, con riferimento ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S. Monturanese, così decide: - riduce al 30 aprile 2009 la sanzione della squalifica del calciatore De Luca Paolo; - riduce al 31 dicembre 2009 la sanzione della squalifica del calciatore Fontana Daniele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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