COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – S.S. Mancini Ruggero, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – S.S. Mancini Ruggero, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato l’11 dicembre 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 3 dicembre 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mancini Ruggero per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – S.S. Mancini Ruggero, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008."