COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – S.S. Mancini Ruggero, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – S.S. Mancini Ruggero, del 29.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato l’11 dicembre 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 3 dicembre 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mancini Ruggero per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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