COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Junior Centro Città – Urbinelli River, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 85 del 10.12.2008..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Junior Centro Città – Urbinelli River, del 22.11.2008 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 85 del 10.12.2008.. Con nota dell’11 dicembre 2008 l’A.S.D. Junior Centro Città preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso le sanzioni inerenti la gara indicata in epigrafe. La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA COMMISSIONE - premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, del Codice di giustizia sportiva, le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, con la conseguente estinzione del procedimento; - ritenuto che debba disporsi l’incameramento della relativa tassa, ai sensi dell’art. 33, 13° comma, del citato Cgs. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Junior Centro Città ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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