COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA avverso decisioni merito gara Truentum – Santa Maria, del 29.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 32 del 3.12.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA avverso decisioni merito gara Truentum – Santa Maria, del 29.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 32 del 3.12.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione, P.Q.M. visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Santa Maria per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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