COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso decisioni merito gara Sambmontecassiano Calcio – Serralta, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso decisioni merito gara Sambmontecassiano Calcio – Serralta, del 22.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 81 del 3.12.2008. Con atto 4 dicembre 2008 l’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio proponeva reclamo avanti questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche pubblicata sul Com. Uff. in epigrafe, relativa alle decisioni inerenti la gara emarginata. Con nota 11 dicembre 2008, la medesima Società faceva pervenire a questo Collegio dichiarazione di rinunzia al reclamo. LA COMMISSIONE - preso atto della intervenuta rinunzia al gravame da parte della reclamante; - premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, del Codice di giustizia sportiva, le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunziarvi prima che si sia proceduto in merito, con la conseguente estinzione del procedimento; - ritenuto che debba disporsi l’incameramento della relativa tassa, ai sensi dell’art. 33, 13° comma, del citato Cgs. P.Q.M. dichiara improcedibile, per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dall’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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