COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Fiumunata – Mancini Ruggero, del 14.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 91 del 17.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO avverso sanzioni merito gara Fiumunata – Mancini Ruggero, del 14.12.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 91 del 17.12.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mancinelli Luciano, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro durante la gara de quo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Mancini Ruggero, chiedendo, in riforma dell’impugnata decisione, la riduzione della squalifica del proprio tesserato, deducendo che lo stesso non pose in essere alcun atto di concreta minaccia o atteggiamenti scomposti o sconsiderati. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Mancinelli per doppia ammonizione e che questi, alla notifica del provvedimento, protestò vivacemente nei suoi confronti e, mentre gli si faceva incontro, venne trattenuto da alcuni suoi compagni che poi lo accompagnarono fuori dal terreno di gioco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la fattispecie in esame debba essere ricondotta nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e sanzionata con la pena ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta di riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Mancini Ruggero, riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Mancinelli Luciano. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it