COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JOMMI SPORTING CLUB S.r.l. avverso sanzioni merito gara Jommi Sporting Club – Audax Montecosaro, del 6.12.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO JOMMI SPORTING CLUB S.r.l. avverso sanzioni merito gara Jommi Sporting Club – Audax Montecosaro, del 6.12.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al massaggiatore Iommi Paolo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2010 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, durante ed al termine dell’incontro emarginato.
Lo stesso Giudicante comminava alla società Jommi Sporting Club S.r.l., per non avere i propri dirigenti impedito i medesimi fatti ascritti al massaggiatore, la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società Jommi Sporting Club S.r.l., negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate.
A dire della reclamante, il sig. Jommi non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza fisica nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato ad esprimere le proprie ragioni, sia pur con linguaggio colorito, passionale e vivace.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato ulteriormente i fatti ascritti al dirigente Iommi, precisando di averlo allontanato perché lo offese, appoggiandogli anche la mano sul petto. Alla notifica del provvedimento, il medesimo reiterava negli insulti e nelle offese, come pure da fuori il terreno di gioco. A fine gara, allorché stava per riprendere l’autovettura, gli si avvicinava e, offendendolo, lo strattonava afferrandolo per il giaccone, sbattendolo poi contro lo spigolo della portiera, procurandogli dolore dorsale perdurato fino al giorno dopo. Gli gettava poi a terra il telefonino con il quale cercava di chiedere aiuto. L’intervento di un dirigente della squadra ospitata, che spintonava via lo Iommi, gli consentiva di salire sulla propria autovettura e ripartire.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che l’arbitro, nelle dichiarazioni rese nell’espletata istruttoria, ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al dirigente Iommi, le cui modalità e la cui gravità non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni impugnate;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi e violenti, come nel caso in esame;
• rilevato che a norma del 2° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri tesserati.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Jommi Sporting Club S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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