COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO avverso sanzioni merito gara Castelbellino – Calcio a 5 Corinaldo, del 5.11.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 87 del 12.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO avverso sanzioni merito gara Castelbellino – Calcio a 5 Corinaldo, del 5.11.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 - Com. Uff. n. 87 del 12.12.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Rotatori Denis, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro emarginato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nell’occasione, non avrebbe proferito alcuna frase offensiva o intimidatoria nei confronti dell’arbitro, né avrebbe posto in essere alcun gesto volutamente irriguardoso. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Rotatori, a fine gara, gli strinse la mano energicamente, tirandola a sé, senza null’altro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal Rotatori, come risultante dalle dichiarazioni dell’arbitro rese a questo Collegio. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore, la Commissione ritiene congruo ridurre la squalifica. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Rotatori Denis ad una giornata di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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