COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BIAGIO NAZZARO avverso esito gara Biagio Nazzaro – Piano San Lazzaro, del 23.12.2007 – Campionato Regionale di Eccellenza.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BIAGIO NAZZARO avverso esito gara Biagio Nazzaro – Piano San Lazzaro, del 23.12.2007 – Campionato Regionale di Eccellenza. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S.D. Biagio Nazzaro ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Tacconi Moreno in posizione irregolare per difetto di tesseramento, in quanto lo stesso sarebbe stato inserito nella lista di svincolo della Società di appartenenza firmata da persona non autorizzata a rappresentarla, così come previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 4, comma 4, del Regolamento della L.N.D. e quindi nulla. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Con missiva del 4 gennaio 2008, la S.S.D. Piano San Lazzaro, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie deduzioni, asserendo, anche avanti questa Commissione, di avere agito, nel tesserare il calciatore Tacconi, con la massima correttezza e regolarità. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Società resistente; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenute infondate le argomentazioni della Società - peraltro portatrice di interesse indiretto - in ordine alla asserita nullità dello svincolo del calciatore in questione, alla luce di una corretta interpretazione della normativa richiamata dalla Reclamante, la quale non può applicarsi al caso in esame – trattandosi di sottoscrizione di lista di svincolo - laddove richiede, per l’efficacia, agli effetti federali, di eventuali variazioni del tesseramento di dirigenti e collaboratori, la relativa comunicazione alle Leghe o Comitati competenti, decorrendo dalla data di ricezione della stessa; • esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Tacconi Moreno risulta regolarmente tesserato per la S.S.D. Piano San Lazzaro alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al suo tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Biagio Nazzaro e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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