COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CASININA CALCIO avverso sanzioni merito gara Casinina Calcio – Mercatellese, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CASININA CALCIO avverso sanzioni merito gara Casinina Calcio – Mercatellese, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bonopera Massimo, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro, dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Casinina Calcio, chiedendo, rilevatane l’eccessività, la riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Bonopera per un fallo da tergo su un avversario; alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore gli rivolse reiterati insulti, avvicinandoglisi minaccioso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Bonopera nei confronti dell’Arbitro si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di concrete minacce; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Casinina Calcio, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica comminata al calciatore Bonopera Massimo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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