COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 04.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare 5.2.3. G.S. MONTAGANO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE (GARA FORTORINA – MONTAGANO DEL 23.04.2006 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ GIORNATA DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N° 118 del 04.05.2006
Delibera della Commisione Disciplinare
5.2.3. G.S. MONTAGANO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE
(GARA FORTORINA - MONTAGANO DEL 23.04.2006 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ GIORNATA DI RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
rilevato che il reclamo è stato proposto in data 29 aprile 2006 e depositato a mano presso il Comitato
Regionale Molise in pari data, quindi oltre il termine fissato dal C.U. n. 159/A del 3.2.2006 della F.I.G.C.,
allegato al C.U. n. 93 del 9 marzo 2006 del C.R. Molise, che riguarda le ultime quattro partite di campionato;
ritenuto che ricorrono i motivi per dichiarare il reclamo inammissibile ex art. 29, comma 9, C.G.S.,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società G.S. Montagano.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo mediante addebito sul conto della società reclamante.
Dispone inviarsi copia degli atti al Presidente del C.R. Molise per quanto eventualmente di competenza in
merito al reclamo.
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