COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 Del 30 Settembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” – GARA BELMONTE DEL SANNIO-REAL CAROVILLI DEL 25 SETTEMBRE 2005

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 Del 30 Settembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” – GARA BELMONTE DEL SANNIO-REAL CAROVILLI DEL 25 SETTEMBRE 2005 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO Squalifica per una gara effettiva PALOMBA DOMENICO (Belmonte del Sannio) Successivamente, giustamente sollecitato dalla società Belmonte del Sannio, l'arbitro della gara indicata in epigrafe, Belmonte del Sannio-Real Roccavivara di domenica 25 settembre 2005, ha provveduto a far giungere al C.R. Molise uno specifico e dettagliato supplemento di referto. Pertanto il Giudice Sportivo, ha riesaminato il referto della gara indicata in epigrafe, ivi compreso il successivo supplemento, ed ha riscontrato quanto segue: - il provvedimento disciplinare di espulsione dal campo all’ 33 s.t. era stato adottato dal direttore di gara, in seguito alla seconda ammonizione, a carico del calciatore della società BELMONTE DEL SANNIO indicato in distinta con il numero 7, sig. PALOMBA MAURIZIO (nato il 07.04.1980), e non al calciatore della medesima società, sig. PALOMBA DOMENICO (nato il 23.05.1977), che, in distinta, era indicato, invece, con il numero 6. Solo per mero errore di trascrizione, in sede di compilazione del referto, il direttore di gara commetteva l'errore di indicare tra i calciatori espulsi il sig. PALOMBA DOMENICO, pur avendo trascritto correttamente il numero del calciatore espulso dal campo ed indicato in distinta con il numero 7. Ovviamente, in sede di inputazione dei dati a terminale, il Giudice Sportivo, seguendo le errate indicazioni del direttore di gara, attribuiva l’espulsione e, di conseguenza, il provvedimento disciplinare di squalifica, al calciatore PALOMBA DOMENICO e non al calciatore PALOMBA MAURIZIO.. Premesso tutto quanto sopra descritto, pertanto, il Giudice Sportivo D E C I D E - di revocare la squalifica per una gara effettiva inflitta al calciatore PALOMBA DOMENICO (nato il 23.05.1977), numero 6 della società BELMONTE DEL SANNIO; D E C I D E - inoltre, di infliggere il provvedimento disciplinare della squalifica per una gara effettiva al calciatore PALOMBA MAURIZIO (nato il 07.04.1980), sempre della società BELMONTE DEL SANNIO
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