COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 06 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANTELIANA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI (GARA SANTELIANA – SPINETE DEL 4.09.2005 – CAMP. DI PROMOZIONE – 1^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 06 Ottobre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. SANTELIANA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI
(GARA SANTELIANA - SPINETE DEL 4.09.2005 – CAMP. DI PROMOZIONE – 1^ GIORNATA DI ANDATA)
La Commissione Disciplinare,rilevato preliminarmente che il reclamo non è corredato dalla ricevuta comprovante l’invio di copia dello stesso alla società controparte e che detta formalità costituisce motivo di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, commi 6 e 9, e 42, commi 6 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
DELIBERA di DICHIARARE inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Santeliana avverso la posizione irregolaredi giocatori della società Spinete relativamente alla gara giocata il 4 settembre 2005.
di ORDINARE incamerarsi la relativa tassa con addebito sul conto della società reclamante.
di MANDARE al Presidente del C.R.M. per i provvedimenti di competenza in merito alla eventuale
posizione irregolare dei due giocatori indicati nel reclamo.
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