COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 3 Novembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMI Gara DURONIA – TORELLA DEL SANNIO del 16 ottobre 2005

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 3 Novembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMI Gara DURONIA – TORELLA DEL SANNIO del 16 ottobre 2005 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 20/10/2005; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Torella del Sannio, rileva che la medesima società chiede la vittoria a tavolino della gara in epigrafe perché il dirigente accompagnatore della società Duronia, D’AMICO Michelino, a suo dire, avrebbe aggredito il calciatore n. 2 della società Torella del Sannio, MEFFE Stefano, tirandogli una testata ed una serie di pugni sullo zigomo sinistro e costringendo l’arbitro a sospendere definitivamente la gara in epigrafe al 10’ del secondo tempo, sul risultato Duronia – Torella del Sannio: 0-2. Controdeduce la società Duronia chiedendo, a sua volta, la vittoria tavolino, perché l’arbitro avrebbe sospeso l’incontro a seguito dell’aggressione subita da parte dei tesserati della società Torella del Sannio. Il Giudice Sportivo, letti gli atti arbitrali, richiedeva al direttore un ulteriore supplemento di referto; dallo stesso si desume che il direttore di gara al 7’ del secondo tempo decretava, per comportamento violento ed a gioco fermo, l’espulsione dal campo del calciatore D’ALESSANDRO MICHELANGELO (n. 9 TORELLA DEL SANNIO) che, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, improvvisamente tornava indietro e tirava un calcio colpendo l’arbitro alla gamba destra all’altezza della coscia, provocandogli forte dolore. Contemporaneamente nei pressi delle due panchine scoppiava una furibonda rissa che coinvolgeva tesserati di entrambe le società. L’arbitro, constatata che la rissa si protraeva per più di tre minuti, viste anche le sue condizioni psico-fisiche che non gli consentivano più di portare a termine l’incontro anche per le condizioni ambientali venutesi a creare, sospendeva definitivamente la gara in epigrafe a difesa della propria incolumità. Per tutti questi motivi, visto l’art. 12, comma 2 CGS e letta la Circolare LND n. 8/2005, riportante l’art. 6 del D.Lgs. n. 115/2005 (“Misure anti-violenza nelle manifestazioni sportive”) D E C I D E •di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; •di comminare un’ammenda di Euro 150,00 alla società Duronia; •di comminare un’ammenda di Euro 150,00 alla società Torella del Sannio; •di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante. Gli altri provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati sono stati riportati nel citato Comunicato Ufficiale n. 34 del 20/10/2005. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza al fine dell’aggiornamento della classifica.
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