COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 17 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare GUARDIALFIERA CALCIO – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 41 DEL 3.11.2005 AURORA URURI – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 41 DEL 3.11.2005 (GARA GUARDIALFIERA CALCIO-AURORA URIURI DEL 30.10.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 7^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 Del 17 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare GUARDIALFIERA CALCIO – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 41 DEL 3.11.2005 AURORA URURI - AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 41 DEL 3.11.2005 (GARA GUARDIALFIERA CALCIO-AURORA URIURI DEL 30.10.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 7^ GIORNATA DI ANDATA) L a Commissione Disciplinare, avendo letto i ricorsi indicati in epigrafe, e valutato che vertono sullo stesso argomento, preliminarmente decide di riunirli per connessione. La C.D. letti gli atti, esaminata tutta la documentazione, nonché il supplemento di rapporto, osserva quanto segue: Sulla base dell’esame documentale degli atti, ed in particolare di quello arbitrale, risulta evidente che i calciatori CIARFEO STEFANO e PASTO’ NICOLA , con il loro comportamento, hanno dato origine ai fatti, causa poi degli incresciosi episodi verificatisi. Né vi sono dubbi circa l’individuazione dei soggetti che poi si sono resi responsabili dei comportamenti riprovevoli ben sanzionati dal Giudice Sportivo. Tuttavia questa Commissione ritiene equo ridurre alcune sanzioni comminate. P.Q.M. DECIDE in parziale accoglimento di entrambi i ricorsi, - di confermare la squalifica per quattro giornate di gara irrogate ai calciatori CIARFEO STEFANO e PASTO’ NICOLA della società AURORA URURI; - di ridurre a n. 2 gare effettive le giornate di squalifica inflitte ai calciatori MARCELLUSI ANTONIO, D’ARIENZO NICOLA e ZOTTI MICHAEL tutti della società AURORA URURI; - di ridurre a n. 2 gare effettive le giornate di squalifica inflitte ai calciatori BELLINI MARCO, COLAVITA NICOLA, MANCINONE MORENO e MARCHESE FABIO tutti della società GUARDIALFIERA CALCIO. - di rinviare alla prossima seduta ogni altra decisione in merito alla punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società ed alla sanzione dell’ammenda comminata alle due società. Nulla per la tassa non versata da alcuna delle due società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it