COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S.C. CASTELMAURO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S. – C.U. N. 34 E N. 37 (GARA PETACCIATO – CASTELMAURO DEL 15.10.2005 – CAMP. DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – 5^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S.C. CASTELMAURO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S. – C.U. N. 34 E N. 37 (GARA PETACCIATO - CASTELMAURO DEL 15.10.2005 – CAMP. DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – 5^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il comportamento del calciatore Mbyeti Gentian, riprovevole sul piano sportivo, può essere ricondotto nel precetto di cui all’art. 14, comma 2 bis, C.G.S. della condotta violenta e irriguardosa nei confronti del direttore di gara e pertanto la sanzione può essere equamente ridotta. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso e di ridurre la squalifica al giocatore Mbyeti Gentian al 31 dicembre 2005. Nulla per la tassa non versata.
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