COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORELLA DEL SANNIO – Avverso PROVVEDIMENTO G.S. N. 34 DEL 20/10/2005 (GARA DURONIA – TORELLA DEL SANNIODEL 16.10.2005 – CAMP. 2^ CTG. – GIRONE B – 5^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 24 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. TORELLA DEL SANNIO – Avverso PROVVEDIMENTO G.S. N. 34 DEL 20/10/2005
(GARA DURONIA – TORELLA DEL SANNIODEL 16.10.2005 – CAMP. 2^ CTG. – GIRONE B – 5^ GIORNATA DI ANDATA)
La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminati il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, osserva
quanto segue. Preliminarmente rileva che non può essere accolta la richiesta relativa ai colloqui con le persone indicate nel ricorso, in quanto tale possibilità non è prevista da nessuna norma procedurale del C.G.S., né può essere discussa quella relativa all’assegnazione della vittoria della partita giocata con il Duronia, perché nel C.U. n. 34 del 20 ottobre 2005 ancora non risulta pubblicata la decisione del G.S. relativa alla suddetta partita giocata il 16 ottobre 2005.
Nel merito della richiesta di riduzione della squalifica al calciatore D’Alessandro Michelangelo, rileva che il
comportamento tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro appare chiaro ed inequivocabile, sulla base della
ricostruzione operata nel referto arbitrale e nel successivo supplemento di rapporto.
Le tesi addotte dalla società ricorrente non confutano la ricostruzione dell’accaduto.
Tuttavia, la C.D. ritiene equa una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, alla luce delle nuove
disposizioni del C.G.S. relative alla condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società U.S. Torella e per l’effetto ridurre la squalifica del giocatore D’Alessandro Michelangelo al 31 ottobre 2007, rigettando per il resto.
Nulla per la tassa non versata.
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