COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SPINETE – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. n. 52 DEL 1.12.2005 (GARA KALENA – SPINETE del 27.11.2005 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SPINETE – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. n. 52 DEL 1.12.2005 (GARA KALENA – SPINETE del 27.11.2005 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla Società S.S. Spinete ed esaminato il referto arbitrale, unico mezzo di prova utilizzabile nel caso in esame, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo, per il comportamento antisportivo e violento tenuto dal calciatore Russo Raffaele verso un avversario, ha applicato la sanzione minima prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lett. b), del C.G.S. di tre giornate di squalifica. Non risultando agli atti elementi diversi di valutazione del fatto, la suddetta decisione del G.S. appare congrua e va, pertanto, confermata. P.Q.M. DELIBERA delibera di rigettare il ricorso della società S.S. Spinete avverso la squalifica del calciatore Russo Raffaele e, conseguentemente, confermare la sanzione disciplinare inflittagli dal G.S. Ordina addebitarsi la tassa reclamo a carico della società ricorrente.
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