COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MONTAGANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 45 DEL 17.11.2005 (GARA MONTAGANO – ATL. LIMOSANO DEL 13.11.2005 – CAMP. 2^ CTG. GIRONE C – 9^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MONTAGANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 45 DEL 17.11.2005 (GARA MONTAGANO – ATL. LIMOSANO DEL 13.11.2005 – CAMP. 2^ CTG. GIRONE C – 9^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminato il referto arbitrale, unico mezzo di prova utilizzabile nel caso in esame, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., osserva quanto segue. Il comportamento tenuto dal calciatore Mariano Fabio, riprovevole sul piano sportivo, può essere ricondotto nel precetto dell’art. 14, comma 2 bis, del C.G.S. della condotta ingiuriosa, irriguardosa e violenta nei confronti del direttore di gara e, pertanto, appare corretto ridurre la squalifica inflitta al calciatore suddetto dal G.S. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso della società G.S. Montagano e, conseguentemente, ridurre la squalifica del calciatore Mariano Fabio al 26 gennaio 2006. Nulla per la tassa non versata.
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