COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ISERNIA CALCIO A 5 – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI GIOCATORI (GARA ISERNIA CALCIO A 5 – SUPER BRIÒ VENAFRO DEL 3.12.2005 – CAMP. CALCIO A 5 – SERIE C1 – 12^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ISERNIA CALCIO A 5 – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI GIOCATORI (GARA ISERNIA CALCIO A 5 – SUPER BRIÒ VENAFRO DEL 3.12.2005 – CAMP. CALCIO A 5 – SERIE C1 – 12^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo; ritenuto che lo stesso è redatto in forma assolutamente generica, poiché dal tenore dell’atto non è dato riscontrare il motivo specifico della lamentata posizione irregolare dei calciatori indicati (astrattamente riconducibile alle cause più svariate, quali presunte sanzioni di squalifica, irregolarità nei tesseramenti ecc.); visto l’art. 29, comma 6, C.G.S. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo con addebito sul conto della società reclamante.
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