COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione del giudice sportivo DECISIONI Gara SEPINIA CALCIO – FOSSALTESE del 22/ 1/ 2006
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006
Decisione del giudice sportivo
DECISIONI
Gara SEPINIA CALCIO - FOSSALTESE del 22/ 1/ 2006
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 74;
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Fossaltese, con il quale la medesima società
chiede, ai sensi dell'art. 12 CGS, la vittoria della gara in epigrafe in quanto al momento della
sospensione definitiva il punteggio era di 2-3 e, in subordine, la ripetizione della gara;
inoltre, a suo dire, l'arbitro non aveva sanzionato in campo nessun tesserato con il cartellino rosso,
dandone comunicazione al dirigente accompagnatore solo circa tre quarti d'ora dopo la sospensione
della gara.
Nel merito questo GS, letti gli atti ufficiali, osserva che agli stessi é allegato un supplemento di referto
né datato né firmato dal quale si evince che al 43' del secondo tempo il n. 13 CASSELLA Antonello
(Sepinia) colpiva con una testata un calciatore avversario e, mentre l'arbitro si apprestava a
decretarne l'espulsione, si avvicinava il calciatore della società Fossaltese, TACCARELLA Walter, il
quale, alzatosi dalla panchina ed entrato sul terreno di gioco, colpiva ripetutamente e con violenza il
citato CASSELLA. A questo punto diversi calciatori delle due squadre venivano a contatto tra loro,
determinando la sospensione definitiva della gara al 43' del secondo tempo per "rissa". L'arbitro
riconosceva cinque calciatori per parte e cioé n. 3 BRIENZA Gianluca, n. 5 CIARLARIELLO Carlo, n.
2 VERGALITO Maurizio, n. 8 SANTORO Vincenzo e n. 9 TULLO Nicola della società Fossaltese e n.
1 CUSANO Mario, n. 2 VITALE Sergio, n. 27 ROMANO Giovanni Mario, n. 10 FERRANTE Giuseppe
e n. 13 CASSELLA Antonello della società Sepinia, considerati espulsi dallo stesso. L'arbitro dagli atti
non riteneva espulso, quindi, il n. 13 TACCARELLA Walter della società Fossaltese, reo di una
gravissima reazione; inoltre, dal suo supplemento, non si evince se i citati calciatori della società
Sepinia ritenuti espulsi partecipavano o meno attivamente alla disputa della gara. Dagli atti risulta che
l'espulsione dei calciatori individuati nel corso della rissa non é stata segnalata agli stessi; infatti
l'arbitro riferisce "notificavo.... al dirigente".
Considerato, altresi’, che sul campo vi era la forza pubblica e che l’arbitro non è stato oggetto di
alcuna minaccia o intimidazione, ma è stato semplice spettatore di quanto stava avvenendo, ritiene
che i fatti così come descritti portano alla conclusione che ricorrono gli estremi per riconoscere
l'errore tecnico arbitrale; infatti l'arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso all'indirizzo di ogni
calciatore individuato partecipante alla rissa; dopo aver annotato le espulsioni avrebbe dovuto
chiudere la partita per la mancanza del numero minimo di calciatori per ognuna delle due squadre,
cosa che non ha fatto sicuramente sul campo.
Per tutti questi motivi, visto l'art. 12, comma 4 lettera C) CGS
D E C I D E
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Fossaltese in ordine alla ripetizione della
gara;
di rimettere gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza al fine della
ripetizione della gara medesima da effettuarsi in campo neutro;
di revocare la sanzione della sospensione in via cautelativa dei calciatori n. 3 BRIENZA Gianluca, n. 5
CIARLARIELLO Carlo, n. 2 VERGALITO Maurizio n. 8 SANTORO Vincenzo e n. 9 TULLO Nicola
della società Fossaltese e n. 1 CUSANO Mario, n. 2 VITALE Sergio, n. 27 ROMANO Giovanni Mario,
n. 10 FERRANTE Giuseppe e n. 13 CASSELLA Antonello della società Sepinia;
di squalificare il calciatore TACCARELLA Walter (Fossaltese) fino a tutto il 30 aprile 2006;
di squalificare il calciatore CASSELLA Antonella (Sepinia) fino a tutto il 30 aprile 2006.
Nulla per la tassa non versata.