COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. AURORA URURI – AVVERSO DECISIONE DEL G.S. N. 72 DEL 19.01.2006 (GARA DIFESA GRANDE TERMOLI – AURORA URURI DEL 15.01.2006 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
U.S. AURORA URURI – AVVERSO DECISIONE DEL G.S. N. 72 DEL 19.01.2006
(GARA DIFESA GRANDE TERMOLI – AURORA URURI DEL 15.01.2006 – CAMP. 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DI RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso proposto dalla soc. Aurora Ururi avverso la squalifica del calciatore Plescia Antonio ed
esaminato il referto arbitrale, osserva quanto segue.
Il comportamento del calciatore Plescia Antonio, per quanto non violento, rimane grave, avendo lo stesso
spinto il direttore di gara reagendo per protesta ad una sua decisione.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua alla gravità dell’episodio. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la decisione del G.S. impugnata.
ORDINA
incamerarsi la tassa reclamo addebitandola sul conto della società ricorrente.
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