COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE BISCOTTI PRIMIANO e DELLA SOCIETA’ FRENTANA LARINO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE BISCOTTI PRIMIANO e DELLA SOCIETA’ FRENTANA LARINO Con atto n. 4222/312pf08-09/GT/dl del 2 febbraio 2009, la Procura Federale deferiva, dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale, il sig. Biscotti Primiano e la società A.S. Frentana Larino, per rispondere il primo, all’epoca dei fatti calciatore della società Frentana Larino, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere posto in essere, il giorno successivo alla gara Frentana Larino – Termoli del 13 ottobre 2008, un comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro della stessa, sig. Gennaro Macchiagodena; la seconda per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la condotta del proprio tesserato. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Teodoro ed il sig. Mammarella Pardino, Presidente pro-tempore della società Frentana Larino. Non è comparso il calciatore Biscotti Primiano, benché regolarmente convocato. Il Presidente della Frentana Larino ha riferito di aver avuto notizia dei fatti verificatisi tra il calciatore Biscotti e l’arbitro dopo aver ricevuto gli atti del deferimento. Ha fatto presente che durante la partita del 13 ottobre 2008 non si erano verificati episodi particolari che avevano interessato i suddetti. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento chiedendone l’accoglimento ed ha depositato la proposta di sanzione concordata ai sensi 23 del C.G.SD. con la società Frentana Larino. La C.D. preso atto della proposta formulata e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti per come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ha disposto con separata ordinanza l’applicazione a carico della società A.S. Frentana Larino della sanzione della ammenda di euro 350,00. La Procura Federale, per il calciatore Biscotti Primiano, ha concluso chiedendo l’applicazione a suo carico della squalifica per un anno. La Commissione Disciplinare si è riservata la decisione che viene depositata il 18 marzo 2009. DECISIONE La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento, preso atto della mancata ed ingiustificata comparizione del calciatore, e considerata la richiesta fatta dal rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue. Le violazioni contestate al Biscotti Primiano risultano pienamente provate e vanno sanzionate anche tenendo conto che la condotta tenuta dallo stesso verso l’arbitro non si è verificata nella immediatezza della gara, ma il giorno dopo la gara, quindi con la piena volontà di porla in essere. Pur tuttavia, la sanzione richiesta dalla Procura Federale può essere ridotta in considerazione del fatto che il comportamento del calciatore non ha avuto conseguenze fisiche sull’arbitro, mantenendola comunque in limiti afflittivi di una certa entità. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale del Molise, richiamata l’ordinanza emessa nel corso del dibattimento ai sensi dell’art. 23, comma 2. C.G.S. con la quale ha inflitto alla società A.S. Frentana Larino la sanzione della ammenda di euro 350.00 per responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal proprio tesserato, infligge al calciatore Biscotti Primiano la sanzione della squalifica per mesi otto. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni.
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